n. 125 del 29.09.2010 periodico (Parte Seconda)
Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, come sostituito dall’articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;
Vista la DGR 772/2007, con la quale, in attuazione dell’art. 38 succitato, si è provveduto a:
- definire i criteri generali e le linee guida di applicazione dell’accreditamento in ambito sociosanitario e sociale;
- individuare i servizi relativamente ai quali esso trova applicazione, dando priorità, per quanto attiene ai tempi di attuazione, ai servizi finanziati anche tramite il Fondo regionale per la non autosufficienza;
- rimandare ad ulteriori provvedimenti attuativi la definizione dei requisiti e delle procedure per l’effettiva applicazione dell’accreditamento;
Considerato in particolare che la DGR 772/2007 dispone, al punto 6.3 dell’Allegato 1, che l’accreditamento comporta l’accettazione di tariffe predeterminate attraverso l’introduzione di un sistema tariffario unico regionale di remunerazione delle prestazioni sociosanitarie;
Visto l’art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 4, con il quale sono stati regolamentati gli istituti dell’accreditamento transitorio e dell’accreditamento provvisorio, al fine di consentire l’avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni propri dell’accreditamento definitivo e di assicurare il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009, recante “Primi provvedimenti attuativi dell’art. 23 della L.R. 4/2008”, che ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati atti;
Considerato che la medesima deliberazione della Giunta n. 514/2009, nel rinviare ad uno o più successivi provvedimenti le determinazioni relative al sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, ha previsto che il sistema di accreditamento transitorio e provvisorio decorrano effettivamente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione relativa al sistema omogeneo di tariffe, dal momento che la conoscenza e l’accettazione delle tariffe rappresenta condizione per richiedere l’accreditamento, e che pertanto sino a tale data eventuali nuovi affidamenti per i servizi ricompresi nel sistema dell’accreditamento si realizzeranno in base alle normative vigenti;
Vista la propria deliberazione n. 2110 del 21 dicembre 2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”, con la quale è stato approvato il sistema di remunerazione dei servizi per anziani e nella quale si rimanda a successivo specifico provvedimento l’approvazione del sistema di remunerazione dei servizi per disabili;
Dato atto che si è già provveduto ad approvare il sistema di remunerazione dei centri socio-riabilitativi diurni per disabili con propria deliberazione n. 219 del 11 gennaio 2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili”, rinviando a successiva ulteriore verifica la valutazione di impatto del nuovo sistema tariffario dei centri diurni da svolgersi in concomitanza all’approvazione delle tariffe per i centri residenziali;
Considerato che nel lavoro istruttorio per la definizione del sistema di remunerazione dei servizi residenziali per disabili, sono stati coinvolti a livello tecnico rappresentanze dei diversi soggetti gestori pubblici e privati operanti nel territorio regionale e sono stati svolti approfonditi momenti di confronto tecnico con le Organizzazioni rappresentative del Terzo Settore, con le Organizzazioni dei gestori privati e con le Organizzazioni sindacali interessate;
Vista la complessità ed eterogeneità presente in alcuni territori rispetto alle esperienze consolidatesi nell’ambito dei centri socio riabilitativi sia diurni che residenziali, appare comunque opportuno prevedere, a tutela della efficacia e sostenibilità della implementazione dell’accreditamento, prevedere la possibilità di eventuali ulteriori modifiche ritenute necessarie al sistema di tariffe di cui al presente atto e alla citata DGR 219/10 che potranno emergere nell’ambito del percorso generale di verifica dell’accreditamento previsto dalla DGR 514/09;
Considerato inoltre la necessità di provvedere, sentita la Commissione assembleare competente, a definire il sistema di remunerazione delle prestazioni per i servizi per disabili sulla base di tariffe predeterminate;
Ritenuto pertanto necessario regolamentare con il presente atto approvare il sistema di remunerazione per i centri socio-riabilitativi residenziali;
Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della data nella quale è approvato il sistema di remunerazione per i centri socio riabilitativi residenziali per disabili e della necessità che tale sistema sia conosciuto dai soggetti gestori intenzionati a presentare domanda di accreditamento transitorio, di modificare esclusivamente per i centri socio riabilitativi residenziali per disabili il termine indicato al punto 6.3.1 della DGR 514/2009 (30/9/2010) per la presentazione delle richieste di accreditamento transitorio prevedendo che le richieste di accreditamento transitorio relative ai centri socio riabilitavi residenziali per disabili possano essere presentate sino al 31/10/2010, ferma restando la scadenza del 31/12/2010 per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
Dato atto e confermate le considerazioni e le premesse contenute nella citata deliberazione n. 2110/2009;
Dato atto del lavoro istruttorio svolto in sede di Comitato tecnico scientifico e del confronto in sede di Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, istituita con deliberazione di Giunta regionale n.2187 del 19/5/2005, che ha espresso intesa nella seduta del 30 luglio 2010;
Acquisito il parere, ai sensi dell’articolo 38 della Legge regionale n. 2 del 2003 e successive modifiche, della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che si è espressa nella seduta del 23 luglio 2010, condividendo le scelte di impostazione del sistema di remunerazione proposto;
Dato atto del confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali;
Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’art.6 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 30 luglio 2010;
Acquisito il parere della Commissione assembleare competente “Politiche per la salute e politiche sociali”, nella seduta del 7 settembre 2010;
Dato atto che sul documento proposto alle valutazioni ed ai pareri previsti dalla normativa regionale sono state apportate alcune variazioni, di carattere non sostanziale, volte a recepire le indicazioni emerse nel confronto;
Dato atto che con separati provvedimenti si provvederà ad adottare il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento definitivo;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti e dell’Assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell’art. 23 della L.R. 4/2008, le determinazioni relative al sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio del centro residenziale socio-riabilitativo per disabili, secondo quanto disposto nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio del centro residenziale socio-riabilitativo per disabili si applica con decorrenza dalla data indicata nel contratto di servizio di cui al punto 8 dell’Allegato 1 della DGR 514/2009, mentre sino a quella data continuano ad applicarsi le pattuizioni esistenti tra le parti e le modalità di finanziamento a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza previste dalle norme regionali vigenti;
3) di rimandare a successivi e separati propri atti, da adottarsi con le forme di consultazione rispettivamente previste dalla normativa vigente e con il preventivo parere della competente Commissione assembleare, le ulteriori determinazioni relative alle tariffe per l’accreditamento definitivo;
4) di dare atto che, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento nel BUR, per l’attivazione di nuovi rapporti di servizio pubblico e/o nuovi servizi di centro residenziale socio-riabilitativo per disabili si applicano le procedure dell’accreditamento provvisorio di cui alla DGR 514/2009;
5) di riservarsi, nell’ambito del percorso generale di verifica del percorso di accreditamento di cui alla DGR 514/09, eventuali ulteriori modifiche, a garanzia e tutela della coerenza e sostenibilità del sistema tariffario dei centri socio riabilitativi sia diurni che residenziali, rispetto agli obiettivi generali dell’accreditamento;
6) di modificare il punto 6.3.1 dell’Allegato 1 della DGR 514/2009, esclusivamente per i centri socio riabilitativi residenziali per disabili, prevedendo che le richieste di accreditamento transitorio relative ai centri socio riabilitativi residenziali per disabili possano essere presentate sino al 31/10/2010, ferma restando la scadenza del 31/12/2010 per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
7) di modificare, relativamente al centro socio riabilitativo residenziale, per i soli servizi accreditati la propria deliberazione n. 1230/2008 “Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità”e successive integrazioni e modificazioni per la parte che definisce le modalità di finanziamento tra FRNA e quota a carico dei Comuni, come dettagliatamente indicato nell’Allegato 1;
8) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.